L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.26/E del 01/08/2013 ha fissato i criteri legali che deve possedere un credito perché possa essere validamente considerato inesigibile e di conseguenza fiscalmente deducibile, disponendo tra l'altro che l'inesigibilità del credito debba essere comprovata dal preventivo accertamento definitivo dello stato di incapienza del debitore documentato da "elementi certi e precisi".
La predetta Circolare ha altresì stabilito che la relazione circostanziata rilasciata da un'agenzia di recupero crediti legalmente autorizzata possa essere ritenuta un elemento valido a supporto della deducibilità fiscale del credito, a condizione che venga adeguatamente documentata la definitiva impossibilità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni.
In caso di recupero credito con esito negativo, la nostra Società provvederà a rilasciare una relazione finale d'intervento che attesti l'attività esercitata unitamente alle motivazioni che hanno reso infruttuosa l'attività di recupero.
Questa relazione, sulla base della normativa vigente ed in presenza dei necessari presupposti, potrà essere considerata un adeguato elemento di prova a fini fiscali per poter portare a perdita il credito inesigibile.
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